| Articolo 1 | Nome, sede legale | |
| 1 | Con il nome di “Swiss Assessment” si è formata un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. | |
| Articolo 2 | Scopo | |
| Orientamento | 1 | Swiss Assessment si impegna a garantire che i processi di selezione e sviluppo del personale, noti come assessment center, siano basati sugli standard di qualità validati dalla ricerca accademica sulla tecnica degli assessment center. Al centro delle attività dell’associazione si trova l’interesse per l’ulteriore sviluppo qualitativo del metodo assessment center e del know-how individuale del settore. |
| 2 | Swiss Assessment offre ai suoi soci una piattaforma per lo scambio di esperienze, benchmarking, networking, perfezionamento e ricerca, nonché per le pubblicazioni. | |
| Indipendenza | 3 | Swiss Assessment è indipendente e neutrale in senso politico e religioso. Al fine di raggiungere il suo scopo, l’associazione può concludere degli accordi di partenariato con altre associazioni ed organizzazioni. |
| Articolo 3 | Soci | ||
| Categorie di soci | 1 | L’Associazione Swiss Assessment è composta da
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| Soci ordinari | 2 | I soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche che hanno la facoltà di intrattenere rapporti contrattuali, le quali idealmente sostengono l’organizzazione dell’associazione tramite partecipazione attiva. | |
| Soci sostenitori | 3 | I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che non partecipano attivamente alle funzioni dell’associazione. Contribuiscono con una donazione e non hanno diritto di voto né possono essere eletti. | |
| Soci onorari | 4 | I soci onorari sono persone fisiche che con i loro contributi a Swiss Assessment hanno ottenuto dei meriti straordinari. Essi godono di tutti i diritti e gli obblighi di un socio ordinario, ma non pagano la quota sociale. Vengono eletti dall’assemblea sociale su richiesta del comitato direttivo. | |
| Adesione | 5 | Qualsiasi persona fisica o giuridica, la quale sostenga l’organizzazione e gli obiettivi dell’associazione e rappresenti in modo credibile gli standard di qualità definiti nella missione aziendale dell’associazione, può diventare socio ordinario dell’associazione. L’adesione deve essere richiesta per iscritto. Il consiglio direttivo decide sulle domande di adesione. Non sussiste un diritto all’ammissione. |
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| Risoluzione, dimissioni | 6 | L’adesione si estingue con le dimissioni, il decesso o l’espulsione del socio. I soci possono lasciare l’associazione in qualsiasi momento, tramite dichiarazione scritta al consiglio direttivo. La quota sociale completa per l’anno civile in corso rimarrà comunque esigibile e non rimborsabile. | |
| Espulsione | 7 | I soci che non adempiano ai loro obblighi nei confronti dell’associazione, o che causano danni all’associazione, possono essere espulsi dal consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso per iscritto contro la decisione entro 30 giorni e richiedere una decisione dell’assemblea sociale, la quale prenderà la decisione finale. | |
| Diritti | 8 | I soci ordinari ed i soci onorari hanno i seguenti diritti:
i soci ordinari ed i soci onorari hanno il diritto di pubblicamente fare riferimento alla loro adesione con il titolo seguente: Socio dell’Associazione “Swiss Assessment”. |
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| Obblighi | 9 | Tutti i soci sono tenuti a proteggere gli interessi dell’associazione, a rispettare gli statuti, i regolamenti e le istruzioni degli organi competenti ed a pagare la quota sociale annuale. I soci onorari sono esclusi dall’obbligo di pagamento della quota sociale. | |
| Articolo 4 | Mezzi finanziari e responsabilità | |
| Mezzi finanziari | 1 | L’associazione è finanziata da
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| Responsabilità | 2 | L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato direttivi. |
| Assicurazione | 3 | L’associazione non risponde per incidenti, danni a proprietà e responsabilità che possano sorgere nel corso delle attività dell’associazione svolte dai soci. I soci sono tenuti di conseguenza a stipulare un’assicurazione. L’associazione è tenuta a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per richieste di risarcimento danni derivanti da controversie giuridiche e causati da lesioni personali o da danni alla proprietà. |
| Articolo 5 | Esercizio finanziario | |
| 1 | L’esercizio finanziario dell’associazione coincide con l’anno solare. | |
| Articolo 6 | Organi | |
| 1 | Gli organi dell’associazione sono:
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| Articolo 7 | Assemblea sociale | |
| Assemblea sociale ordinaria | 1 | L’assemblea sociale ordinaria è l’organo superiore di Swiss Assessment. Ha luogo ogni anno, entro e non oltre il 30 aprile. |
| Convocazione | 2 | L’assemblea sociale ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo. I soci vengono invitati per iscritto almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea, con la comunicazione dell’ordine del giorno diramata dal consiglio direttivo. |
| Assemblea sociale straordinaria | 3 | Un’assemblea sociale straordinaria può essere richiesta dall’assemblea stessa, dal consiglio direttivo o da un quinto dei soci su richiesta scritta. Deve essere convocata con almeno 30 giorni di anticipo, indicando l’ordine del giorno e le proposte da trattare. |
| Mansioni | 4 | L’assemblea sociale ha le seguenti funzioni e competenze
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| Proposte | 5 | Le proposte da inviare all’assemblea sociale devono essere presentate al consiglio direttivo per iscritto, almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea sociale. |
| Diritto di voto | 6 | Con l’eccezione dei soci sostenitori, ferme restando le restrizioni legali, tutti i soci hanno diritto di voto e possono essere eletti a partire dall’anno in cui compiono 18 anni. Ogni socio avente diritto al voto (persona fisica o giuridica) può esprimere 1 voto. |
| Maggioranza necessaria | 7 | Le decisioni dell’assemblea sociale sono prese con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, una proposta ordinaria viene considerata respinta. Per le elezioni si applica la maggioranza assoluta e, nel secondo turno, se necessario, la maggioranza relativa. La risoluzione dell’associazione richiede il consenso di almeno i due terzi dei soci votanti. |
| Presidenza dell’assemblea sociale | 8 | L’assemblea sociale è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da un altro membro del consiglio direttivo. |
| Proposte e richieste dell’assemblea sociale | 9 | Gli oggetti non debitamente annunciati nell’ordine del giorno possono essere soggetti a risoluzioni solo se l’assemblea acconsente con una maggioranza di due terzi dei votanti. |
| Diritto di voto del Presidente | 10 | Il Presidente dell’assemblea può esercitare il diritto di voto e può essere eletto. |
| Ballottaggi ed elezioni segreti | 11 | Un terzo degli aventi diritto al voto presenti può richiedere ballottaggi ed elezioni segreti. |
| Articolo 8 | Consiglio direttivo | |
| Direzione, rappresentanza | 1 | Il consiglio direttivo è l’organo che dirige l’associazione. Esso rappresenta in veste ufficiale Swiss Assessment all’esterno e rende conto all’assemblea sociale. |
| Composizione | 2 | Il consiglio è composto da 5 a 7 soci. |
| Elezione, mandato | 3 | I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall’assemblea sociale per un mandato di due anni. La rielezione è permessa, fino a raggiungere un mandato massimo di 6 anni. Un’elezione suppletiva è valida fino alla fine del mandato del membro del consiglio sostituito. I rappresentanti di una persona giuridica possono essere eletti. Tuttavia, la partecipazione al comitato direttivo è legata alla persona fisica. L’obiettivo è di ottenere un’integrazione di rappresentanti aziendali con utenti esterni. |
| Costituzione | 4 | Ad eccezione del Presidente, il consiglio direttivo si costituisce da sé. |
| Funzioni e competenze | 5 | Funzioni e competenze:
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| Articolo 9 | Revisori dei conti | ||
| Revisori dei conti | 1 | L’Assemblea sociale elegge 2 revisori per un periodo di 2 anni ciascuno. L’elezione è limitata ad un massimo di 6 mandati. I revisori controllano il bilancio e la contabilità dell’associazione. Essi riferiscono all’assemblea sociale e fanno richiesta per l’approvazione del bilancio e per il discarico del consiglio direttivo. | |
| Articolo 10 | Commissione qualità | ||
| Commissione qualità | 1 | La Commissione qualità è responsabile dello sviluppo e dell’aggiornamento degli standard AC e dei punti di controllo nell’ambito della procedura di certificazione, nonché dell’attuazione della certificazione. Essa può inoltre esprimersi su altre questioni relative alla qualità. | |
| 2 | La Commissione qualità sottopone al Comitato proposte debitamente motivate relative allo sviluppo degli standard AC e dei punti di controllo, risultanti dai propri lavori, dai lavori del gruppo dei membri certificati o dai lavori di singoli membri dell’associazione. Prima dell’attuazione di modifiche sostanziali ai contenuti della certificazione Swiss Assessment, la Commissione qualità consulta il Consiglio scientifico consultivo. Il Comitato prende la decisione finale in merito alle proposte presentate relative allo sviluppo degli standard AC e dei punti di controllo. | ||
| 3 | La Commissione qualità è composta almeno da: (1) il/la Presidente della Commissione qualità, (2) un membro del Comitato, (3) una persona appartenente al gruppo degli auditor della qualità incaricati della certificazione Swiss Assessment, e (4) una persona appartenente al gruppo dei membri certificati. |
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| 4 | La Commissione qualità nomina nuovi auditor della qualità incaricati dell’attuazione della procedura di certificazione Swiss Assessment. Gli auditor della qualità devono soddisfare due criteri: indipendenza e competenza professionale. L’indipendenza implica che gli auditor della qualità non sono autorizzati a operare come assessor né a ricoprire qualsiasi altra funzione, in qualità di dipendenti o liberi professionisti, per un’organizzazione o un fornitore di assessment center attivo sul mercato svizzero. La competenza professionale richiede che gli auditor della qualità siano in possesso almeno di un titolo di master in psicologia conseguito presso un’università riconosciuta e dimostrino una competenza pertinente nella metodologia di assessment. | ||
| 5 | Il/la Presidente della Commissione qualità è eletto/a dall’Assemblea dell’associazione per una durata di tre anni, rinnovabile. In caso di parità di voti, il/la Presidente dispone di un voto decisivo nelle decisioni della Commissione qualità. | ||
| Article 11 | Consiglio scientifico consultivo | ||
| Consiglio scientifico consultivo | 1 | Il Consiglio scientifico consultivo fornisce consulenza alla Commissione qualità, in particolare in merito alle modifiche e agli ulteriori sviluppi dei contenuti della certificazione Swiss Assessment. Esso apporta competenze scientifiche e garantisce che i contenuti siano basati su evidenze scientifiche e allineati allo stato attuale della ricerca. | |
| 2 | Il Consiglio scientifico consultivo è composto da esperti nazionali e internazionali nel campo degli assessment center con un background accademico, in particolare da persone con una riconosciuta attività di pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria nel settore delle metodologie degli assessment center. I membri sono nominati dall’Assemblea dell’associazione su proposta del Comitato, su richiesta della Commissione qualità. | ||
| 3 | Il Consiglio scientifico consultivo può, su richiesta della Commissione qualità, esprimere pareri, raccomandazioni o perizie. Il Comitato garantisce che le raccomandazioni del Consiglio scientifico consultivo e le proposte della Commissione qualità siano integrate in modo trasparente nei processi decisionali. | ||
| Articolo 12 | Gruppi di lavoro | |
| Gruppi di lavoro | 1 | Il consiglio direttivo può convocare gruppi di lavoro su argomenti pertinenti agli obiettivi dell’associazione. |
| 2 |
Il gruppo di soci certificati (Expert Members) forma un gruppo di lavoro permanente. Il gruppo dei soci certificati gode del diritto particolare di poter delegare un rappresentante come membro della Commissione della Qualità. Il gruppo dei soci certificati può inoltrare richieste alla Commissione della Qualità per le modifiche agli standard AC o ai punti di controllo nell’ambito della certificazione. In consultazione con il membro responsabile del consiglio direttivo per i rapporti con i media, il gruppo dei soci certificati prepara le proposte all’assemblea sociale per l’utilizzo dei contributi dei soci certificati nelle relazioni pubbliche a favore del marchio di qualità. |
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| Articolo 13 | Risoluzione e liquidazione | |
| Delibera | 1 | La decisione sulla risoluzione e liquidazione dell’associazione richiede la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi nell’assemblea sociale. |
| Devoluzione del patrimonio sociale | 2 | Il patrimonio sociale restante, previe deduzioni di tutte le passività, deve essere devoluto ad un’attività di utilità sociale. Questa decisione richiede la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi nell’assemblea sociale. |
| Artikolo 14 | Clausola finale | |
| Delibera | 1 | Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea sociale ordinaria il 17 dicembre 2025 a Zurigo, ed è entrato in vigore in tale data. Sostituisce lo statuto del 13 marzo 2006, revisione del 17 marzo 2008, revisione del 2 marzo 2009, revisione del 3 settembre 2012, revisione del 19 novembre 2012, revision del 15 gennaio 2019. |
Redatto a Lucerna, il 13 marzo 2006, revisione del 2 marzo 2009, revisione del 3 settembre 2012, revisione del 19 novembre 2012, revisione del 15 gennaio 2019, revisione del 17 dicembre 2025
Swiss Assessment
Anna Luca Heimann (Commissione qualità), Sophie Weissfuss (Comunicazione), Guillaume Python (Interventi esterni, trasferimento scienza–pratica), Urs Tschanz (Media), Mireille Régis (Sito internet), Gian-Rico Bardy (Coordinamento del Comitato), Andreas Scheuber (Finanze e amministrazione dei membri), Patrich
Appendice
Quest’appendice è parte integrante dello statuto.
L’assemblea sociale del 2 marzo 2015 ha fissato le quote sociali, con vigore dal 3 marzo 2015, come qui di seguito elencato:
Quota sociale per l’adesione a Swiss Assessment dal 3 marzo 2015
Soci ordinari
– persone fisiche o giuridiche Frs. 350.-
– studenti Frs. 100.-
Soci sostenitori (da definirsi tra le parti)
Soci onorari non pagano la quota sociale.
Le quote sociali si intendono come quote annuali per l’anno in corso, indipendentemente dalla data dell’adesione o delle dimissioni del socio. Le quote sociali non vengono calcolate pro-rata temporis.
Zurigo, 3 marzo 2015
Swiss Assessment
Patrick Boss
(ex) Presidente